Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20152 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione della gravitą dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto o del recesso deve essere condotta tenendo conto dell'effettiva incidenza del vizio sull'interesse dell'acquirente e dell'equilibrio contrattuale, in conformitą con gli artt. 1218 e 1455 c.c.

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