Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16442 del 13 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto di associazione in partecipazione, l'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire e quello restitutorio per quelle gią eseguite operano a prescindere dalla qualificazione del contratto come ad esecuzione continuata o periodica. Tuttavia, la retroattivitą della pronuncia costitutiva di risoluzione non si estende alle prestazioni gią eseguite nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

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