(massima n. 1)
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto di associazione in partecipazione, l'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire e quello restitutorio per quelle gią eseguite operano a prescindere dalla qualificazione del contratto come ad esecuzione continuata o periodica. Tuttavia, la retroattivitą della pronuncia costitutiva di risoluzione non si estende alle prestazioni gią eseguite nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica.