(massima n. 1)
In tema di risoluzione per inadempimento, da un lato, il giudice, per valutarne la gravitā, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, e, dall'altro, che la valutazione della gravitā dell'inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione č rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. (In applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, in accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare di un contratto di compravendita immobiliare per inutilizzabilitā di un garage, a causa dell'eccessiva pendenza della rampa di accesso).