Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15309 del 31 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione per inadempimento, da un lato, il giudice, per valutarne la gravitā, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, e, dall'altro, che la valutazione della gravitā dell'inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione č rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. (In applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, in accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare di un contratto di compravendita immobiliare per inutilizzabilitā di un garage, a causa dell'eccessiva pendenza della rampa di accesso).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.