Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12842 del 10 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La parzialitā dell'offerta reale, pur determinandone l'invaliditā, non puō comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale č stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravitā, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..

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