(massima n. 1)
La parzialitā dell'offerta reale, pur determinandone l'invaliditā, non puō comportare, di per sé, la risoluzione per inadempimento del rapporto giuridico in relazione al quale č stata fatta, essendo pur sempre necessario l'accertamento del requisito imprescindibile della sua gravitā, da compiersi avendo riguardo alla natura della causa, all'interesse delle parti, alla loro condotta e alla corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c..