Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5843 del 5 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui venga accolta una delle censure relative alla gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., gli eventuali motivi riguardanti altre conseguenze derivanti dall'inadempimento stesso (come restituzione delle somme riscosse a titolo caparra confirmatoria ed al pagamento della penale), rimangono assorbiti dalla decisione sul primo punto controverso. 

(massima n. 2)

La gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza per detta parte della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento; inoltre, nella valutazione della gravitą dell'inadempimento devono essere considerate tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale.

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