(massima n. 2)
La gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza per detta parte della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento; inoltre, nella valutazione della gravitą dell'inadempimento devono essere considerate tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale.