(massima n. 1)
La valutazione della gravitā dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione č rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitā ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.