Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3648 del 8 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione della gravitā dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione č rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitā ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

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