(massima n. 1)
In tema di false attestazioni, sulla base del tenore del comma 7 dell'art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, il progettista o il tecnico abilitato, nel redigere il certificato finale di collaudo, devono solo attestare che le opere realizzate sono conformi al progetto allegato alla segnalazione di inizio di attivitā, senza verificare se il titolo abilitativo rilasciato sia o meno legittimo. Colui che redige il certificato finale di collaudo, che puō essere anche un soggetto diverso dal progettista, non deve spingersi fino a verificare la regolaritā del procedimento amministrativo conclusosi con il rilascio del titolo edilizio. In relazione a quest'ultimo č il progettista che ha sottoscritto il progetto allegato alla segnalazione di inizio di attivitā che sarā responsabile penalmente ai sensi dell'art. 481 cod. pen. in caso di false attestazioni contenute negli elaborati da lui redatti e presentati ai fini del rilascio del titolo edilizio.