(massima n. 1)
In tema di falsità ideologica, il reato disciplinato dall'art. 479 c.p. può investire non solo le attestazioni espresse ma anche quelle implicite contenute nell'atto pubblico, laddove una determinata attività del pubblico ufficiale, costituendo un presupposto indispensabile o una condizione normativa dell'attestazione, sebbene non menzionata espressamente, rientri comunque nel contenuto attestativo implicito dell'atto stesso.