(massima n. 1)
Non integra il delitto di falso ideologico, previsto dall'art. 479 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che stila deliberatamente il contenuto di una convenzione in modo divergente dalla volontą dell'organo istituzionalmente chiamato a definirne i contenuti, posto che la convenzione non ha natura di atto pubblico, ossia di documento volto ad attestare anche solo le premesse fattuali di un atto, bensģ di accordo tra parti pubbliche, o tra una parte pubblica e una privata, per la disciplina di aspetti di interesse comune. (Vedi: Sez. 5, n. 834 del 1992, Rv. 193483-01).