(massima n. 1)
La sovrapposizione di una targa automobilistica integralmente falsa su una targa originale configura la contraffazione di un certificato amministrativo ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., essendo tale condotta sussumibile nella previsione normativa come riproduzione di un nuovo certificato falso, che quindi integra la contraffazione del documento originale.