(massima n. 1)
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilitą nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.