Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13774 del 24 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilitą nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.

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