(massima n. 1)
In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestą documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di veritą assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della fidefacienza con riferimento alle attestazioni contenute negli atti e nelle richieste di amministratori giudiziari e coadiutori, funzionali all'adozione, da parte del giudice delegato, del provvedimento finale di valutazione dei compensi, quest'ultimo munito di pubblica fede fino a querela di falso). (Vedi: n. 10414 del 1989, Rv. 184934-01 e n. 7227 del 1992, Rv. 190707).