(massima n. 1)
In tema di tutela penale della proprietā industriale, la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione, č legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis c.p., solo se il provvedimento č emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. (Nel caso in esame il g.i.p. aveva archiviato il procedimento affermando la non confondibilitā con l'originale di un autoveicolo recante l'apposizione sulla carrozzeria della dicitura "Replica", e quindi per una causa attinente alla materialitā del fatto-reato).