Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14520 del 3 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, č necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalitā di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore. Infatti integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilitā della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non giā la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanitā della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilitā che gli acquirenti siano tratti in inganno.

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