(massima n. 2)
In materia di alimenti, tra l'art. 33, comma 2, l. 20 febbraio 2006, n. 82, nel testo "ratione temporis" applicabile, e l'art. 516 cod. pen. non sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima disposizione si riferisce all'impiego in tutto in parte di prodotti non consentiti nella fase della vinificazione o della successiva manipolazione del prodotto, mentre la seconda prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto e attiene alla sola fase, successiva, di commercializzazione, con la conseguenza che si applicano entrambe le discipline in quanto esse si riferiscono a segmenti differenti della condotta, relativi, rispettivamente, alla pregressa fase di adulterazione e a quella successiva di commercializzazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto responsabile l'imputato tanto della adulterazione del vino, quanto della messa in commercio delle bottiglie pronte per la messa in vendita).