(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la riproduzione della tipologia, della forma e delle dimensioni di un prodotto appartenente un marchio "rinomato", a condizione che si accerti che la suddetta riproduzione abbia caratteristiche idonee a trasferire sul bene oggetto dell'imitazione il potere di individuazione dell'originale.