(massima n. 1)
In tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine di adempimento inferiore ai quindici giorni può avvenire soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria, o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi, secondo una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.