(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo comprende sia i fatti storici principali sia quelli secondari, dedotti a supporto dei primi. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha omesso di considerare la lettera del 3 maggio 2005, documento decisivo ai sensi dell'art. 1454 c.c., idoneo a modificare l'individuazione della parte inadempiente e a incidere sull'esito della lite riguardante la mancata partecipazione della ricorrente agli incontri per la stipulazione del contratto definitivo.