(massima n. 1)
La mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., né avanzare pretese risarcitorie. L'appaltatore ha solo la facoltą, ex art. 10 del D.P.R. n. 1063 del 1962 o art. 129 del D.P.R. n. 554/1999, di presentare istanza di recesso dal contratto.