Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5794 del 5 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., né avanzare pretese risarcitorie. L'appaltatore ha solo la facoltą, ex art. 10 del D.P.R. n. 1063 del 1962 o art. 129 del D.P.R. n. 554/1999, di presentare istanza di recesso dal contratto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.