Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3940 del 13 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La Corte d'appello incorre nel vizio di ultrapetizione quando, richiesta di una pronuncia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accoglie invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali.

(massima n. 2)

In caso di impugnazione limitata all'esame dell'essenzialità o meno del termine contrattuale, la Corte d'appello non può svolgere un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale al fine di verificare quale parte con la sua condotta si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale originariamente fissato, violando così il principio del tantum devolutum quantum appellatum.

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