(massima n. 2)
In caso di impugnazione limitata all'esame dell'essenzialità o meno del termine contrattuale, la Corte d'appello non può svolgere un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale al fine di verificare quale parte con la sua condotta si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale originariamente fissato, violando così il principio del tantum devolutum quantum appellatum.