(massima n. 1)
In tema di detenzione o spendita di monete falsificate, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote fornite, la frequenza e la ripetitività dei rapporti di fornitura, l'eventuale saggio preventivo su un campione di banconote. (Conf.: n. 882 del 1992, Rv. 193193).