Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39779 del 5 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di detenzione o spendita di monete falsificate, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote fornite, la frequenza e la ripetitività dei rapporti di fornitura, l'eventuale saggio preventivo su un campione di banconote. (Conf.: n. 882 del 1992, Rv. 193193).

(massima n. 2)

Il delitto di falso nummario, che è reato di pericolo, non implica, per la sua consumazione, anche nel caso di concerto con il falsificatore, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, ma è sufficiente che sia raggiunta l'intesa tra il detentore o lo spenditore e il falsificatore o l'intermediario.

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