(massima n. 1)
In tema di reati contro l'ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta avente potenzialitą inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.