Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2893 del 30 luglio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto di conto-corrente, caratterizzato dall'accredito delle reciproche rimesse con rinvio dell'esazione del saldo attivo ad una data stabilita nel contratto, si distingue da altri rapporti ad esso similari soltanto sotto l'aspetto formale, fra i quali va annoverato il c.d. conto di gestione che, consistendo nella semplice scritturazione di crediti e debiti relativi a rapporti a carattere continuativo correnti fra determinati soggetti, manca del necessario esplicito accordo delle parti a differire l'esigibilitą del saldo attivo ad un determinato momento.

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