(massima n. 1)
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, il controllo demandato al giudice del procedimento diverso in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l'utilizzo della prova - tra i quali la cd. connessione forte ex art. 12 cod. proc. pen.-, dą luogo a un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicitą della motivazione. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Torino, 03/07/2024)