(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la deroga alle regole ordinarie di competenza territoriale si applichi anche agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, atteso che le posizioni dei magistrati e degli operatori di polizia giudiziaria sono disomogenee e non comparabili tra loro, risultando giustificata solo nei confronti dei primi la disciplina derogatoria, che è finalizzata a soddisfare, anche sotto il profilo dell'apparenza, l'imparzialità del giudizio. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 07/02/2025)