(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quando la condotta è integrata dal trasporto di cittadini extracomunitari privi del titolo di soggiorno onde procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio di uno Stato estero, e non sono noti né il luogo di commissione degli atti diretti a procurare il previo ingresso illegale di quei soggetti nel territorio dello Stato italiano, né il luogo di ingresso degli stessi nello Stato italiano, la competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., nel luogo di passaggio dalla frontiera italiana verso lo Stato estero, in quanto ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. (Rigetta, Corte Appello Trieste, 24/09/2024)