(massima n. 1)
Non sussiste un rapporto di specialitą tra la disposizione di cui all'art. 179, comma 2, del Codice della Strada, che punisce con una sanzione amministrativa il conducente che circola con un veicolo avente cronotachigrafo manomesso, e la disposizione di cui all'art. 437 del Codice Penale, che incrimina l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. La diversitą dei beni giuridici tutelati e la differenza strutturale tra le fattispecie impedisce la sovrapposizione della sanzione amministrativa alla norma penale.