(massima n. 1)
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attivitą di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilitą del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformitą dell'impianto.