(massima n. 1)
Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontą di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integritą fisica della collettivitą mediante violenza, con la possibilitą che dal fatto derivi la morte di una o pił persone, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalitą dell'azione . (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di strage, atteso che il ricorrente, aperte le manopole del gas nel proprio appartamento e opponendosi all'ingresso delle forze dell'ordine, aveva manifestato il proprio intento di utilizzare un accendino nell'ambiente ormai saturo di gas per far esplodere l'intero stabile condominiale e uccidere se stesso e tutti i condomini).