Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14631 del 12 dicembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

 Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. era caratterizzato, fino all'avvento della L. n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso mediante le modalitą di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. 2 pen (cioč, col "metodo mafioso"). La nuova formulazione ha esteso - puramente e semplicemente - la punibilitą a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa. Inoltre, tra gli elementi della corrispettivitą ha inserito la disponibilitą a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Il soggetto promittente, potrą, pertanto, essere, sia il membro della consorteria che opera in nome e per conto della stessa, sia un affiliato che agisce uti singulus o un soggetto ad essa estraneo (intermediario), ma, in questi ultimi due casi, in grado di assicurare l'appoggio elettorale nelle forme, nei modi e con gli scopi previsti dall'art. 416-bis cod. pen. L'ipotesi criminosa č punibile a titolo di dolo generico: consapevolezza e volontą devono coprire, sul versante del promittente, la promessa di procurare voti con modalitą mafiose; per quanto attiene al promissario, invece, l'accettazione della promessa in cambio dell'erogazione delle controprestazioni tipicizzate, con la piena consapevolezza delle modalitą mafiose nel procacciamento dei suffragi. Il candidato che si rivolge ad una associazione di stampo mafioso per ottenerne sostegno elettorale conosce il suo modus operandi e vuole che siano esercitati i metodi tipici di pressione posti in essere da questa. A diverse conclusioni deve giungersi invece nel caso in cui il promittente sia un intraneus, che agisce uti singulus ovvero un extraneus rispetto alla consorteria mafiosa. In questi casi, infatti, la prova del dolo del promissario deve essere pił rigorosa, essendo quindi necessaria una dimostrazione chiara e immediata della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto. In queste ipotesi manca la "garanzia" di un'organizzazione mafiosa solida e strutturata, con la conseguenza che il patto sul modus operandi deve investire un grado di consapevolezza pił elevato nell'animo del promissario. 

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