(massima n. 1)
In tema di scambio elettorale politico-mafioso, č configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioč privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (In motivazione, la Corte ha affermato che il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. non richiede una preventiva e puntuale individuazione dei favori da elargire, essendo sufficiente la generica disponibilitā a sostenere le esigenze e gli interessi dell'associazione criminale).