(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco di promuovere presso un magistrato di sua conoscenza la scarcerazione anticipata di uno dei componenti del clan, in cambio dell'impegno da parte dei membri del gruppo criminale di procacciare voti in suo favore nella competizione elettorale).