(massima n. 2)
E' configurabile il delitto di scambio elettorale politico-mafioso anche se al momento della conclusione dell'accordo illecito, finalizzato ad ottenere voti in cambio di una controprestazione, il corruttore non sia ancora candidato, purché l'accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale già ben individuata, poiché tale delitto è posto a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto ad iniziative che possano o meno essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti.