Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14344 del 15 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco "di interessarsi" per l'assunzione di lavoratori).

(massima n. 2)

E' configurabile il delitto di scambio elettorale politico-mafioso anche se al momento della conclusione dell'accordo illecito, finalizzato ad ottenere voti in cambio di una controprestazione, il corruttore non sia ancora candidato, purché l'accordo sia stato effettivamente concluso e la competizione elettorale già ben individuata, poiché tale delitto è posto a tutela del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, rispetto ad iniziative che possano o meno essere concretamente adottate per la ricerca e il procacciamento di quei voti.

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