Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17870 del 25 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa non č necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi "uti singulus", occorre la prova che l'accordo contempli un'attivitā di procacciamento svolta con le modalitā di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.

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