Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1791 del 17 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento materiale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre o pił persone al fine di commettere pił delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali, configurando la loro condotta come autonoma e pił grave fattispecie criminosa.

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