Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18413 del 14 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso richiesto ai fini della configurabilitą del delitto non viene meno per il fatto che il sodalizio sia funzionale alla sola realizzazione di delitti-fine di un medesimo tipo o natura, in quanto essa non attiene necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati, bensģ al numero, alle modalitą, ai tempi, agli obiettivi degli illeciti, integranti eventualmente anche la violazione di un'unica norma incriminatrice. (Conf.: n. 1143 del 1995, Rv. 203642-01).

(massima n. 2)

In tema di trasferimento fraudolento di valori, la successiva reiterazione di condotte di intestazione fittizia degli stessi beni e compagini sociali, finalizzata a coprirne e mascherarne la reale proprietą, dą luogo a una pluralitą di reati autonomamente punibili, nel caso in cui vi sia una significativa cesura temporale tra le diverse attribuzioni fittizie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto estinta per prescrizione la prima fattispecie di intestazione fittizia, valorizzando la circostanza che tra le due condotte illecite fossero trascorsi tre anni e fosse stata sporta una denuncia a carico della prima intestataria).

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