Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26191 del 23 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, dall'indeterminatezza del programma criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Per l'integrazione della fattispecie associativa č necessario che sia stata realizzata una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti e vi sia un'organizzazione strutturale, sia pure minima, nella consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. La motivazione che rende evanescente l'elemento dell'organizzazione nell'associazione a delinquere viola il disposto dell'art. 416 cod. pen., in quanto annulla ogni distinzione tra concorso di persone nel reato continuato e condotta di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere.

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