(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di associazione per delinquere č necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda la commissione di un numero indeterminato di reati, ben potendo, tuttavia, la "societas sceleris" essere progettata per operare per un tempo determinato. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, in cui la Corte, in applicazione del principio, ha disatteso la deduzione difensiva che propugnava la configurabilitā del concorso di persone nel reato continuato sul rilievo della temporaneitā dello scopo di sottrarre le societā del gruppo ad accertamenti fiscali).