Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44064 del 23 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attivitą che assume i caratteri dell'essenzialitą e dell'infungibilitą, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attivitą di altri soggetti.

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