(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attivitą che assume i caratteri dell'essenzialitą e dell'infungibilitą, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attivitą di altri soggetti.