Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14953 del 13 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pietą dei defunti, il delitto di occultamento di cadavere differisce da quello di distruzione, soppressione o sottrazione dello stesso, in quanto, nel primo, il celamento ha carattere temporaneo, poiché deve essere operato in modo tale che il corpo sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel secondo, il nascondimento deve assicurare, con alto grado di probabilitą, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come soppressione di cadavere il posizionamento dello stesso, ricoperto da assi di legno e da uno pneumatico, all'interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, destinati all'autocompattatore e allo smaltimento in discarica).

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