(massima n. 1)
È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando a un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore.