Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10069 del 5 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera partecipazione di terzi non è decisiva ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, ma occorre ulteriormente distinguere a seconda che questi abbiano o meno perseguito un interesse proprio, sicché, nel primo caso, essi risponderanno di concorso nell'estorsione e, nel secondo, di concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

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