(massima n. 1)
La mera partecipazione di terzi non è decisiva ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, ma occorre ulteriormente distinguere a seconda che questi abbiano o meno perseguito un interesse proprio, sicché, nel primo caso, essi risponderanno di concorso nell’estorsione e, nel secondo, di concorso nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.