(massima n. 1)
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento soggettivo che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia avuto di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria.