(massima n. 1)
Si configura il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, quando a un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva per le modalitą, la diversitą dei soggetti autori delle violenze e l'estraneitą dei soggetti minacciati alla pretesa.