(massima n. 1)
Nella distinzione tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e l'estorsione sotto il profilo della partecipazione di terzi concorrenti non creditori risulta determinante il fatto che i terzi abbiano o meno perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio, sicché, ove ciò sia accaduto, i terzi e il creditore stesso risponderanno di concorso nell'estorsione.