Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35358 del 25 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella distinzione tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e l'estorsione sotto il profilo della partecipazione di terzi concorrenti non creditori risulta determinante il fatto che i terzi abbiano o meno perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio, sicché, ove ciò sia accaduto, i terzi e il creditore stesso risponderanno di concorso nell'estorsione.

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