(massima n. 1)
Se è vero che, ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, è altrettanto vero che detto principio deve essere posto in connessione con l'esigenza di una valutazione in concreto della offensività della condotta, e cioè con la verifica della incidenza che il mutamento della destinazione della cosa abbia avuto sull'interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi.