(massima n. 1)
La procurata inosservanza di pena si configura in presenza di un'attivitā specificamente diretta a eludere l'esecuzione della pena che concorre con quella del condannato ricercato e che č in rapporto di causalitā con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena, ma non anche in presenza di comportamenti adottati per umana solidarietā che non importino alcuna attivitā di copertura della persona ricercata.