(massima n. 1)
Il delitto di procurata inosservanza di pena, in quanto reato di pericolo a forma libera, č integrato da qualsiasi condotta, attiva o omissiva, idonea a realizzare l'effetto di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena, a prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, salvo restando, sotto un primo profilo, che l'agente abbia fornito un contributo materiale idoneo alla realizzazione della anzidetta finalitā e, sotto un secondo, che si sia rappresentato la portata del proprio agire.