(massima n. 1)
La mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, nell'ipotesi di cui all'art. 388, 1° co., c.p., postula che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni abbiano natura simulata o fraudolenta, e cioč che siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore.